5.1 Barriere Architettoniche e Barriere Percettive
In tutta la legislazione italiana, per barriere architettoniche si intendono:
- a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
- b) Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.
- c) La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi.
Analizzando questa definizione, si nota come, anche a livello normativo, si considerino sia le differenti condizioni fisiche dei potenziali utilizzatori, sia il concetto ampliato di barriera architettonica che tiene conto di elementi correlati a limitazioni percettive, oltre che fisiche. La normativa italiana affronta, dunque, il tema delle barriere percettive come sviluppo ulteriore del tema delle barriere architettoniche.
Con la Legge n° 13 del 1989 “Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e con il Decreto Ministeriale n° 236 sempre del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, viene affrontato il tema delle barriere architettoniche negli edifici privati e nell’edilizia residenziale pubblica. Con il DPR n° 503 del 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici” si raccordano i due ambiti normativi estendendo l’applicazione della Legge anche agli spazi pubblici.
Quest’ultima normativa definisce come barriera percettiva la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi.
È evidente come il concetto di barriera architettonica sia molto più esteso di quanto comunemente si pensi. Per barriera architettonica si intende infatti anche la barriera percettiva. La norma evidenzia inoltre come le barriere architettoniche possano e debbano essere considerate un ostacolo per chiunque, non solo per le persone con disabilità, ma anche per tutti i potenziali fruitori del bene.
Di recente, la necessità di superare le barriere percettive nei luoghi di interesse culturale, ma anche negli ambiti urbani, è stata ribadita dal Decreto Ministeriale del 28 marzo 2008 “Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”. Le “Linee Guida” affrontano dettagliatamente il tema delle barriere percettive, dimostrando concretamente che quanto previsto dal Decreto n°503 del 1996 non rappresenta una mera utopia, ma un modo concreto per consentire a tutti una piena accessibilità a luoghi di interesse culturale.
Al concetto di accessibilità di uno spazio o di un’informazione, si collega l’importante tema della tutela dei diritti e delle pari opportunità per le persone con disabilità, affrontato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007. La Convenzione si propone di “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di persone con disabilità” (articolo 1).
Il tema dell’accessibilità deve essere pertanto affrontato non solo in termini prescrittivi, così come indicato dalla normativa, ma anche in termini di diritti e di pari opportunità di tutte le persone alla piena partecipazione sociale.
5.2 Fruibilità di Beni e Servizi
Per comprendere appieno i concetti di accessibilità e fruibilità, è opportuno fare una breve analisi delle tappe normative e dello sviluppo culturale del concetto di abbattimento degli ostacoli. La legislazione ha inizialmente distinto gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche tra quelli da eseguire in edifici privati, in edifici privati aperti al pubblico e in edifici pubblici.
Per quanto riguarda gli edifici privati, i requisiti variano in considerazione delle diverse tipologie di edificio e delle attività ospitate. Per gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli aperti al pubblico si applicano le disposizioni normative del Decreto Ministeriale n° 236 del 1989. L’articolo 3 di questo decreto enumera i “criteri generali di progettazione” dettagliati in “tre livelli di qualità dello spazio costruito”: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Innanzitutto, il decreto specifica che gli spazi esterni e le parti comuni devono essere accessibili. Il requisito della visitabilità riguarda invece ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la destinazione. Questo requisito si intende soddisfatto se sono accessibili il soggiorno o la zona pranzo, un servizio igienico e i relativi percorsi di accesso e collegamento. Nelle unità immobiliari sede di riunioni o spettacoli e in quelle di ristorazione, il requisito si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico e un servizio igienico sono accessibili.
L’adattabilità si riferisce alla possibilità di modificare in futuro la struttura degli spazi in funzione delle esigenze dell’utenza. Per edifici privati aperti al pubblico, la legislazione affronta anche la questione dell’eliminazione delle “barriere percettive”. Il concetto di edificio “a misura di disabile” è superato da quello di ideare e realizzare in funzione delle esigenze di tutti gli utenti.
Mediante la legislazione, le barriere percettive entrano a far parte del concetto più generale di barriere architettoniche. L’accessibilità è definita come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio, entrarvi agevolmente e fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
La fruibilità si intende come l’effettiva possibilità di utilizzo di un ambiente o di un’attrezzatura da parte di persone con disabilità, anche se il luogo non è stato esplicitamente progettato per tale scopo.
5.3 Usabilità
La legislazione italiana mette in chiaro il concetto di barriere percettive, situazioni di disagio o di conflitto comunicativo che possono essere eliminate attraverso un incremento informativo. La loro natura immateriale le rende difficili da riconoscere, ma consente al progettista e al fornitore di servizi ampi margini d’intervento, sfruttando sinergie che derivano dall’utilizzo di più canali sensoriali.
Per una persona cieca o ipovedente, il problema non è tanto eliminare i gradini o gli ostacoli, quanto segnalarli. L’accessibilità per un disabile visivo implica un’accoglienza fatta di comunicazione, descrizione dei luoghi, segnalazione di pericoli e individuazione di percorsi e servizi. In sintesi, di incremento della comunicazione.
È utile sottolineare la presenza di barriere immateriali, definite come barriere comunicative: qualsiasi ostacolo che si frappone tra due o più soggetti che stanno comunicando, causando una forte compromissione della relazione. Perciò, il disabile visivo ha bisogno di cura nell’informazione, anche strutturata, dei luoghi e dei servizi.
5.4 Mobilità e Orientamento
Per le persone con disabilità visiva, oltre a superare le barriere architettoniche, è necessario affrontare le barriere percettive e della comunicazione. Un ulteriore aspetto riguarda le barriere della mobilità. La mobilità è la capacità di muoversi autonomamente in ambienti familiari e sconosciuti con la massima sicurezza, il minimo sforzo e il massimo rendimento.
Muoversi nella propria casa, andare al lavoro, a scuola, al bar, al ristorante, fare compere, sbrigare commissioni, raggiungere luoghi di interesse e di ritrovo, attraversare strade, usare mezzi pubblici, viaggiare ed incontrare amici sono alcune delle azioni che fanno parte della nostra quotidianità.
La cecità e l’ipovisione possono pregiudicare la mobilità e la capacità di orientamento spaziale perché compromettono le strutture e funzioni che permettono di rilevare informazioni a lunga distanza e mettere in atto comportamenti anticipatori. Per una deambulazione sicura è necessario ricorrere ad ausili per la mobilità (vedi capitolo 3 – Gli ausili).
Parte integrante della mobilità sicura è l’orientamento, il processo percettivo-cognitivo mediante il quale il soggetto si mette in relazione con gli oggetti e soggetti del mondo circostante. Non è possibile muoversi senza sapere dove si è e dove si deve andare. La definizione di orientamento segue il significato della parola inglese “wayfinding” e viene spiegata da Romedi Passini come “le strategie che le persone usano per trovare la giusta direzione in ambienti nuovi o familiari, basate sulla loro abilità e abitudini percettive e cognitive”.
Passini classifica le strategie comportamentali basandole su tre processi indipendenti:
- Prendere una decisione che conduce l’individuo ad un piano di azione per giungere a destinazione;
- Eseguire la decisione, che converte il piano in un’azione;
- Mettere in atto il processo d’informazione (include la percezione e la cognizione ambientale) che consente di ricorrere ai due processi precedenti.
Le persone con disabilità visiva, non potendo contare su un approccio cognitivo basato sulla visione, utilizzano una conoscenza di tipo “sequenziale-diacronico”. Devono ricomporre mentalmente l’immagine ambientale attraverso una serie di registrazioni successive, costruendo una mappa mnemonica con stimoli percettivi di tipo uditivo, olfattivo, tattile, cinestesico, termico e visivo.
Tra gli strumenti di grande utilità per favorire la mobilità e la conoscenza dei luoghi ci sono le mappe tattili, ideali per la loro praticità, costo relativo e facilità di realizzazione e uso (vedi capitolo 6 – Soluzioni per la fruibilità).
5.5 La Leggibilità di un Testo
Il problema della leggibilità di un testo coinvolge milioni di persone: da chi ha gravi problemi visivi a chi, per la sua condizione normale di anziano, ha una ridotta capacità visiva che in certe condizioni di luminosità o contrasto non riesce a leggere.
L’opera “Questione di leggibilità”, realizzata dal Progetto Lettura Agevolata del Comune di Venezia, evidenzia la responsabilità di chi realizza prodotti da leggere e usare: “Se non riesco a leggere non è solo colpa dei miei occhi”. La leggibilità implica che un testo sia comprensibile e facile da leggere senza difficoltà o sforzi particolari.
Non poter accedere in modo rapido, semplice e comprensibile a un’informazione limita il diritto di ciascuno a essere parte della vita collettiva e crea nuove barriere verso una parte dei cittadini. Strumenti comunicativi che rispondono alle esigenze delle persone con disabilità sensoriale, anziani, ipovedenti o non vedenti, sono più chiari e comprensibili per tutti.
L’abbattimento di tali barriere percettive è realizzabile attraverso semplici strumenti tradizionali, senza costi aggiuntivi, con adattamenti dei prodotti a stampa, della cartellonistica e della modulistica cartacea. Qualche onere aggiuntivo è richiesto per preparare materiale per persone con bisogni speciali, come la realizzazione di testi in braille con disegni e mappe in rilievo.
La leggibilità di un testo dipende dalla dimensione del carattere, dal tipo di font, dalla presenza o assenza di grazie, dal rapporto tra altezza e larghezza dei caratteri, dalla spaziatura tra i caratteri, dallo spazio tra le righe, dalla lunghezza della riga e dall’impaginazione complessiva. Consideriamo la dimensione del carattere, ricordando che font diversi con uguale corpo possono apparire di dimensioni diverse.
Indicazioni generali per una grafica leggibile e comprensibile:
- La dimensione del carattere dipende dalle modalità di lettura e dall’utilizzo del testo. Un menu o una didascalia dovrebbero essere scritti almeno in corpo 16. Un pannello da leggere a distanza di 1 metro dovrebbe essere in corpo 50 (per un utente con ipovisione lieve).
- Testi scritti in minuscolo sono più leggibili. Coprire la metà inferiore del corpo delle minuscole e verificare se il lettore riesce a decifrare il testo. L’occhio riconosce i segni analizzando in prevalenza il terzo superiore.
- I testi maiuscoli sono meno dettagliati e danno minori informazioni rispetto ai testi minuscoli. Il maiuscolo è preferibile per testi brevi o per la segnaletica.
- Non usare ombreggiature, contorni o effetti rilievo. Privilegiare caratteri non troppo pieni, perché sono meno leggibili.
- Evitare caratteri troppo “verticali” in cui l’altezza prevale sulla larghezza. Il corsivo è da evitare.
- Il contrasto testo-sfondo deve essere netto. Testo scuro su fondo chiaro va sempre bene. Lettere in negativo (bianco su nero) sono meno facili da leggere.
- Il supporto incide sulla leggibilità del testo. Evitare carte lucide, patinate o troppo sottili.
- Organizzare i testi in paragrafi, con spaziature fra le righe, titolazioni o numerazioni. L’allineamento preferibile è a sinistra (testo “imbandierato”), evitando giustificazioni.
- Caratteri, parole e righe devono essere spaziati adeguatamente: né troppo vicini, né troppo lontani tra loro.
Queste semplici indicazioni non possono essere considerate regole universali. La disabilità visiva è troppo complessa per essere classificata in pochi parametri. Tuttavia, rispettare queste condizioni favorirà l’incontro comunicativo alla base delle relazioni umane.
5.6 La Comprensibilità: per una Migliore Accessibilità delle Informazioni
La leggibilità di un testo favorisce la comunicazione, ma non è sufficiente se il testo scritto non è comprensibile. La comprensibilità si riferisce al grado di intelligibilità di un testo scritto. Un testo è comprensibile se è chiaro e facile da capire, costruito con parole e frasi semplici.
Ogni ostacolo che si frappone tra due o più soggetti che stanno comunicando può essere considerato una barriera comunicativa. La “Carta dei Servizi per il superamento delle barriere comunicative” definisce la barriera comunicativa come ciò che impedisce la piena realizzazione dei processi comunicativi inerenti la fruizione dei servizi di utilità pubblica.
Per evitare di realizzare barriere comunicative, è necessario analizzare le caratteristiche e il contesto culturale dei potenziali fruitori del messaggio, scegliendo un linguaggio comprensibile a tutti.
L’accessibilità delle informazioni non è soggetta a regole, ma a criteri da confrontare con le situazioni concrete. Un’informazione più complessa può essere accessibile quanto più ci si sforza di renderla tale per le persone con difficoltà. I limiti sensoriali possono dipendere da condizioni permanenti o temporanee di disabilità o da condizioni esterne. La comunicazione efficace richiede di agire sui due versanti della percezione e della comprensione.
È importante riflettere sui contenuti del messaggio, tenendo conto degli interlocutori. Bisogna rispondere alle seguenti domande: qual è il centro del messaggio? Quali sono le sue specificazioni ulteriori e il loro grado di rilevanza? Anche un’informazione ovvia deve essere resa esplicita e offerta in forma adeguata.
L’approccio dell’interlocutore all’informazione tende a svilupparsi in tre momenti successivi:
- Una prima impressione d’insieme;
- L’acquisizione di elementi particolari;
- Una visione complessiva via via più articolata.
L’efficacia della comunicazione dipende da come questa sequenza di approcci riesce a mettere a fuoco tanto la struttura quanto l’articolazione del messaggio. I mezzi con cui possono essere trasmesse le informazioni sono vari e ognuno di essi possiede un proprio codice e criteri di leggibilità, che richiedono di essere conosciuti e rispettati sia da chi comunica sia da chi fruisce.
L’informazione deve valersi, dove possibile, di una pluralità di mezzi. Nel rapporto reciproco, questi mezzi possono esercitare funzioni di compensazione, integrazione o arricchimento. La scelta dei mezzi più adeguati dipende dall’equilibrio tra la ricchezza dell’informazione, il numero di interlocutori e l’economia.
In sintesi, l’accessibilità dell’informazione e la sua capacità di attrarre dipendono dalla sua essenzialità, chiarezza e facilità d’uso per una pluralità di interlocutori. Questi criteri vanno concepiti come articolazioni di uno sforzo generale di trasparenza, inteso a garantire a tutti un ventaglio di opportunità informative.
