Classificazione delle minorazioni visive
S'intende minorato della vista colui che in seguito a una patologia da
qualunque causa derivante è incapace di assolvere adeguatamente alle normali
attività della vita quotidiana.
La legge n.138 del
3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle
minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" ha
stabilito con esattezza i parametri di riferimento che di seguito si
riportano:
Art. 2. (Definizione di ciechi totali)
1. Ai
fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono
colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che
hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo
perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
1. Si
definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 10 per cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
1. Si
definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 30 per cento.
Art. 5. (Definizione di ipovedenti
medio-gravi)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono
ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50
per cento.
Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi)
1. Si
definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è
inferiore al 60 per cento.
Annotazioni
Il Ministero della Salute con nota del 21
settembre 2004, ha reso noto il proprio parere che "la classificazione e la
quantificazione del danno visivo, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 138, sia
presa a riferimento in tutti gli ambiti in cui si effettua una valutazione
medico-legale del danno funzionale".

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